che, ad ogni buon conto, sui requisiti di procedura in materia di delibazione né l'una né l'altra Convenzione dell'Aia prevede norme particolari, sicché ogni Stato disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze estere secondo il proprio diritto interno (per la Convenzione dell'Aia del 1970: FF 1975 II 1342 a metà); che, di conseguenza, per quanto attiene alla procedura fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato; che occorre verificare, ciò premesso, se la decisione da delibare non possa più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o sia definitiva (art. 29 cpv.