che alla Convenzione dell'Aia non soggiacciono invece “i provvedimenti o le condanne accessori” pronunciati in sentenze di separazione o di divorzio, “segnatamente le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei figli” (art. 1 cpv. 2 della Convenzione stessa); che a quest'ultimo riguardo si applica la Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni conclusa all'Aia il 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01), entrata in vigore per la Svizzera il 4 febbraio 1969 e per l'Italia il 23 aprile 1995 (al proposito: