in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto intenzionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che per quanto riguarda le questioni di stato civile, anzitutto, è compito dell'autorità cantonale di vigilanza autorizzare l'iscrizione di decisioni o di documenti stranieri nei corrispondenti registri svizzeri (art. 32 LDIP e 23 OSC del 28 aprile 2004: RS 211.112.2; DTF 99 Ib 241 consid.