{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2005-17_2005-11-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85924&nX40_KEY=4711269&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a5976f01adeba915e7571b620afb9e6e"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2005.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.11.2005 10.2005.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.11.2005 10.2005.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.11.2005 10.2005.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di decreto italiano che omologa una separazione consensuale: carattere definitivo."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:21:59", "Checksum": "2a56a86eb1a6b1bab2d876960c60c085", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.11.2005 10.2005.17\nRegesto:\nDelibazione di decreto italiano che omologa una separazione consensuale: carattere definitivo.\n\n\nche, non gli fosse stato possibile ottenere una conferma da parte della moglie, l'istante avrebbe potuto produrre almeno un atto di famiglia in cui risulti annotata la separazione consensuale (art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000; Picardi, op. cit., loc. cit.);\nche, del resto, in altri casi questa Camera ha avuto modo di delibare decreti di omologazione relativi a separazioni consensuali in esito ai quali il Tribunale competente attestava che “non risultano depositati ricorsi di modifica delle condizioni di separazione” (dichiarazione 4 settembre 2001 del cancelliere del Tribunale ordinario di Milano: I CCA, sentenza inc. 10.2001.27 del 24 settembre 2001; dichiarazione 19 aprile 2004 del cancelliere del Tribunale di Imperia: I CCA, sentenza inc. 10.2004.3 del 15 settembre 2004);\nche mal si intravede perché nella fattispecie il cancelliere del Tribunale di __________ non avrebbe potuto rilasciare una dichiarazione analoga;\nche, per concludere, nelle condizioni descritte il decreto in rassegna non può ritenersi “definitivo”, onde il rigetto della delibazione;\nche i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC);\nche non si giustifica di assegnare ripetibili, la convenuta non essendosi costituita in giudizio;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è respinta.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria"}