{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2005-17_2005-11-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85924&nX40_KEY=4921991&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a5976f01adeba915e7571b620afb9e6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.11.2005 10.2005.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.11.2005 10.2005.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.11.2005 10.2005.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di decreto italiano che omologa una separazione consensuale: carattere definitivo."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:54:02", "Checksum": "896b87b2acfdd368e703ead59b73dcb6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.11.2005 10.2005.17\nRegesto:\nDelibazione di decreto italiano che omologa una separazione consensuale: carattere definitivo.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 2 novembre 2005/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |\n|\nsegretaria: |\nVerda, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 1° luglio 2005 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\nrelativa al decreto dell'8 marzo 2005 con cui il Tribunale di __________ ha omologato la separazione consensuale tra l'istante e\nCO 1\n(patrocinata dall'avv. RA 2, );\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che IS 1, cittadino italiano, e IS 1, cittadina svizzera, si sono sposati il 15 settembre 2000 e che da tale matrimonio è nato un figlio, A__________, il 19 gennaio 2001;\nche con decreto dell'8 marzo 2005 il Tribunale di __________ ha omologato in camera di consiglio un verbale di separazione consensuale firmato dai coniugi, disciplinando altresì le relazioni personali tra padre e figlio;\nche IS 1 ha instato il 1° luglio 2005 davanti alla Camera civile di appello per la delibazione di tale decreto;\nche il 9 settembre 2005 il giudice delegato della Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 10 ottobre 2005;\nche CO 1 ha comunicato il 5 ottobre 2005 di rinunciare alla comparizione;\nche all'udienza del 10 ottobre 2005 l'istante ha confermato la sua richiesta, precisando di chiedere la delibazione del decreto sia per quanto riguarda la separazione consensuale, sia per quanto riguarda il diritto alle relazioni personali con il figlio (diritto di visita e di vacanza);\nche nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto intenzionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche per quanto riguarda le questioni di stato civile, anzitutto, è compito dell'autorità cantonale di vigilanza autorizzare l'iscrizione di decisioni o di documenti stranieri nei corrispondenti registri svizzeri (art. 32 LDIP e 23 OSC del 28 aprile 2004: RS 211.112.2; DTF 99 Ib 241 consid. 2);\nche il decreto emesso dal Tribunale di __________ riguarda bensì una cittadina svizzera, ma non può considerarsi una decisione in materia di stato civile, la separazione personale non essendo iscritta nei registri svizzeri (si veda l'art. 7 OSC del 28 aprile 2004);\nche al riguardo la procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP è quindi ammissibile;\nche l'esecutività in Svizzera di decreti omologanti in Italia la separazione consensuale dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301; La nuova giurisprudenza civile commentata VII/1991, n. 1, pag. 49 nel mezzo);\nche non è più applicabile in tale ambito la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), conclusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia riserva solo la validità di trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);\nche alla Convenzione dell'Aia non soggiacciono invece “i provvedimenti o le condanne accessori” pronunciati in sentenze di separazione o di divorzio, “segnatamente le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei figli” (art. 1 cpv. 2 della Convenzione stessa);\nche a quest'ultimo riguardo si applica la Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni conclusa all'Aia il 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01), entrata in vigore per la Svizzera il 4 febbraio 1969 e per l'Italia il 23 aprile 1995 (al proposito: Bucher, La couple en droit international privé, Basilea 2004, pag. 158, n. 455);\nche, ad ogni buon conto, sui requisiti di procedura in materia di delibazione né l'una né l'altra Convenzione dell'Aia prevede norme particolari, sicché ogni Stato disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze estere secondo il proprio diritto interno (per la Convenzione dell'Aia del 1970: FF 1975 II 1342 a metà);\nche, di conseguenza, per quanto attiene alla procedura fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato;\nche occorre verificare, ciò premesso, se la decisione da delibare non possa più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o sia definitiva (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);\nche il decreto con cui un Tribunale italiano omologa la separazione consensuale dei coniugi è suscettibile di reclamo entro dieci giorni alla Corte d'appello (art. 739 Codice di procedura civile; Picardi, Codice di procedura civile, 2ª edizione, pag. 2413, n. 5 ad art. 711; Carpi/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, complemento giurisprudenziale, Padova 2004, n. VIII ad art. 711);"}