1 CPC); che all'istante si giustifica di riconoscere un'equa indennità per l'incomodo e gli esborsi occasionatigli dalla procedura (Rep. 1990 pag. 213 in alto), vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che l'ordinanza del 19 aprile 2005 con cui il Tribunale di __________ ha ingiunto alla ditta __________ (già __________), __________, di trattenere dallo stipendio di CO 1 l'equivalente di € 490.00 mensili dall'aprile del 2005 riversandoli al marito IS 1 per il mantenimento delle figlie M__________ e N__________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.–