che l'avvio di una procedura esecutiva a __________ da parte dell'istante (alla quale la convenuta ha sollevato opposizione) non osta alla delibazione dell'ordinanza, né in forza della nota Convenzione dell'Aia né in ossequio alla legge federale sul diritto internazionale privato; che, in definitiva, la resistenza al riconoscimento e all'esecutività dell'ordinanza risulta infondata; che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza della convenuta, la quale ha proposto a torto di respingere l'istanza (art. 148 cpv. 1 CPC); che all'istante si giustifica di riconoscere un'equa indennità per l'incomodo e gli esborsi occasionatigli dalla procedura (Rep.