1 CPC); che l'atto in questione, ordine giudiziale di pagamento a norma dell'art. 156 comma 6 del Codice civile italiano, è senz'altro una “decisione” nel senso dell'art. 4 cpv. 1 della nota Convenzione dell'Aia, la quale ritiene tali – del resto – anche decisioni non definitive o meramente provvisionali (art. 4 cpv. 2); che nelle circostanze descritte occorre esaminare se la decisione “è stata resa da un'autorità considerata competente giusta gli articoli 7 o 8” (art. 4 cpv. 1 n. 1) e “se non può più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d'origine” (art. 4 cpv.