che nessuno dei due trattati è prevalente, nel senso che la decisione emanata nello Stato firmatario di una convenzione va riconosciuta in Svizzera anche se adempie i presupposti di tale convenzione e non quelli dell'altra (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 71d ad art. 163 CC); che per quanto riguarda i contributi di mantenimento è ormai esclusa, invece, l'applicabilità dei trattati bilaterali stipulati dalla Svizzera in tema di delibazione (art. 55 della Convenzione di Lugano), compresa la Convenzione con l'Italia del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541);