che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che i trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – conclusi dalla Svizzera prevalgono tuttavia sui requisiti posti dalla citata legge ove contengano norme più favorevoli alla delibazione (art. 1 cpv. 2 LDIP); che il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni straniere relative a contributi di mantenimento è disciplinato da due trattati multilaterali: