IS 1 ha instato davanti a questa Camera per la delibazione della trattenuta di stipendio; che all'udienza del 3 ottobre 2005, indetta per la discussione, CO 1 ha proposto di respingere l'istanza; che in tale occasione IS 1 ha replicato confermando la sua richiesta e la convenuta ha duplicato ribadendo il proprio punto di vista; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello รจ competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv.