{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2005-16_2005-11-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86134&nX40_KEY=4921990&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c42acdb79b6fd7fc04381cd46f301dcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.11.2005 10.2005.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.11.2005 10.2005.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.11.2005 10.2005.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di trattenuta di stipendio italiana"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:42:25", "Checksum": "2f02e44a6ad586ed7beee2154c55f393", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.11.2005 10.2005.16\nRegesto:\nDelibazione di trattenuta di stipendio italiana\n\n\nche, per il resto, non si scorge alcuna delle ipotesi contrarie al riconoscimento e all'esecuzione enunciate all'art. 5 della Convenzione dell'Aia (incompatibilità con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, frode processuale, litispendenza previa nello Stato richiesto, forza di giudicato acquisita da una decisione precedente nello Stato richiesto);\nche l'audizione del soggetto cui è destinato l'ordine di trattenuta (auspicata da Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 19 ad art. 177) non si impone nella fattispecie, l'ordinanza del Tribunale di __________ non prevedendo alcuna sanzione o misura coercitiva in caso di inosservanza, né – di regola – i terzi destinatari di trattenute di stipendio secondo il diritto interno (art. 132, 177 o 291 CC) sono sentiti dal giudice;\nche l'obiezione della convenuta, secondo cui l'ordinanza in rassegna non ha acquisito carattere definitivo perché può essere modificata in ogni tempo è inconcludente, l'art. 4 cpv. 1 della citata Convenzione dell'Aia riconoscendo alla stregua di “decisioni” – come detto – anche quelle non definitive o meramente provvisionali;\nche l'avvio di una procedura esecutiva a __________ da parte dell'istante (alla quale la convenuta ha sollevato opposizione) non osta alla delibazione dell'ordinanza, né in forza della nota Convenzione dell'Aia né in ossequio alla legge federale sul diritto internazionale privato;\nche, in definitiva, la resistenza al riconoscimento e all'esecutività dell'ordinanza risulta infondata;\nche gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza della convenuta, la quale ha proposto a torto di respingere l'istanza (art. 148 cpv. 1 CPC);\nche all'istante si giustifica di riconoscere un'equa indennità per l'incomodo e gli esborsi occasionatigli dalla procedura (Rep. 1990 pag. 213 in alto),\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che l'ordinanza del 19 aprile 2005 con cui il Tribunale di __________ ha ingiunto alla ditta __________ (già __________), __________, di trattenere dallo stipendio di CO 1 l'equivalente di € 490.00 mensili dall'aprile del 2005 riversandoli al marito IS 1 per il mantenimento delle figlie M__________ e N__________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nda anticipare dall'istante, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà all'istante fr. 250.– a titolo di indennità.\n3. Intimazione:\n|\n|\n– ; – . |\n|\nterzi implicati |\n|\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria"}