{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2005-16_2005-11-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86134&nX40_KEY=4921990&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c42acdb79b6fd7fc04381cd46f301dcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.11.2005 10.2005.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.11.2005 10.2005.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.11.2005 10.2005.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di trattenuta di stipendio italiana"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:42:25", "Checksum": "2f02e44a6ad586ed7beee2154c55f393", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.11.2005 10.2005.16\nRegesto:\nDelibazione di trattenuta di stipendio italiana\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano, 10 novembre 2005/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nnel procedimento di delibazione promosso con istanza del 20 giugno 2005 da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\nriguardante l'ordinanza emanata in camera di consiglio il 19 aprile 2005 dal Tribunale di __________ (ordine di pagamento diretto da parte di terzi) nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1 (patrocinata dall', ); |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con ordinanza del 18 maggio 2004 (n. 438/03) il Tribunale di __________ ha condannato CO 1 (1960) a versare al marito IS 1 (1956), durante la separazione, la somma di € 490.00 mensili dal giugno del 2004 per il mantenimento delle figlie minorenni M__________ e N__________, affidate al padre, oltre al 50% delle “spese straordinarie di carattere medico non coperte dal S.S.N. e di odontoiatrico”, più il 50% delle spese straordinarie scolastiche, “purché concordate e documentate”;\nche, accertato dopo contraddittorio come dal giugno del 2004 CO 1 non avesse minimamente onorato l'obbligo, con ordinanza del 19 aprile 2005 (n. 106/04) lo stesso Tribunale di __________ ha ingiunto alla ditta __________ (già __________) di __________, per cui l'interessata lavora, di trattenere dallo stipendio di lei l'equivalente di € 490.00 mensili dall'aprile del 2005 e di riversarli al marito IS 1 per il mantenimento delle figlie;\nche il 20 giugno 2005 IS 1 ha instato davanti a questa Camera per la delibazione della trattenuta di stipendio;\nche all'udienza del 3 ottobre 2005, indetta per la discussione, CO 1 ha proposto di respingere l'istanza;\nche in tale occasione IS 1 ha replicato confermando la sua richiesta e la convenuta ha duplicato ribadendo il proprio punto di vista;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche i trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – conclusi dalla Svizzera prevalgono tuttavia sui requisiti posti dalla citata legge ove contengano norme più favorevoli alla delibazione (art. 1 cpv. 2 LDIP);\nche il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni straniere relative a contributi di mantenimento è disciplinato da due trattati multilaterali: la Convenzione dell'Aia concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), e la Convenzione di Lugano (“Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, del 16 settembre 1988: RS 0.275.11), entrambe ratificate anche dall'Italia;\nche nessuno dei due trattati è prevalente, nel senso che la decisione emanata nello Stato firmatario di una convenzione va riconosciuta in Svizzera anche se adempie i presupposti di tale convenzione e non quelli dell'altra (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 71d ad art. 163 CC);\nche per quanto riguarda i contributi di mantenimento è ormai\nesclusa, invece, l'applicabilità dei trattati bilaterali stipulati dalla Svizzera in tema di delibazione (art. 55 della Convenzione di Lugano), compresa la Convenzione con l'Italia del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541);\nche nella fattispecie il problema è di sapere, ciò premesso, se l'ordinanza emanata il 19 aprile 2005 dal Tribunale di __________ possa essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in virtù della predetta Convenzione dell'Aia, subordinatamente – nella misura in cui questa nulla disponesse di più favorevole – in virtù della legge federale sul diritto internazionale privato, l'exequatur disposto dalla Convenzione di Lugano dovendo essere chiesto se mai al Pretore (art. 513b cpv. 1 CPC);\nche l'atto in questione, ordine giudiziale di pagamento a norma dell'art. 156 comma 6 del Codice civile italiano, è senz'altro una “decisione” nel senso dell'art. 4 cpv. 1 della nota Convenzione dell'Aia, la quale ritiene tali – del resto – anche decisioni non definitive o meramente provvisionali (art. 4 cpv. 2);\nche nelle circostanze descritte occorre esaminare se la decisione “è stata resa da un'autorità considerata competente giusta gli articoli 7 o 8” (art. 4 cpv. 1 n. 1) e “se non può più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d'origine” (art. 4 cpv. 1 n. 2);\nche in concreto l'ordinanza emana senza dubbio da un'autorità competente, al punto da soddisfare non una, ma tutte e tre le condizioni alternative previste dall'art. 7 (debitore o creditore con dimora abituale nello Stato d'origine al momento dell'introduzione dell'istanza, debitore o creditore cittadino dello Stato d'origine al momento dell'introduzione dell'istanza, convenuto che ha accettato anche solo tacitamente la competenza del tribunale giudicante);\nche l'ordinanza non può più essere impugnata con un ricorso ordinario nello Stato d'origine, il cancelliere del Tribunale di __________ avendo attestato sulla terzultima pagina dell'esemplare prodotto a questa Camera per la delibazione: “Il presente provvedimento è definitivo oggi 10 giugno 2005”;"}