4 CPC e art. 7 del Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile); che, comunque sia, anche nelle due eventualità appena descritte il Pretore agisce come giudice dell'esecuzione, non come giudice dell'exequatur; che la procedura di delibazione più non sussiste, in altri termini, in nessuna delle ipotesi in cui sia necessario eseguire nel Cantone Ticino una sentenza confederata; che, viste le particolarità della fattispecie, si giustifica di stralciare dai ruoli la causa in esame senza prelevare tasse o spese e senza assegnare ripetibili, nessuno risultando in concreto soccombente (art. 148 cpv. 2 CPC); in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC, decreta: