3 CPC e art. 4 cpv. 1 del Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile); che ancora diverso sarebbe il caso qualora un terzo intendesse opporsi all'esecuzione forzata di una sentenza emessa in un altro Cantone (la cui materia non riguardi pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia), il terzo dovendo allora rivolgersi al Pretore nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 510 cpv. 4 CPC e art. 7 del Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile);