Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 52 ad art. 656) non dipende dall'iscrizione nel registro fondiario, l'iscrizione essendo necessaria solo perché il nuovo proprietario possa disporre dell'immobile; che nella fattispecie l'ex marito ha acquisito la proprietà della particella n. __________ RFD di __________ in via extratabulare, sicché ai fini del trapasso – dichiarativo – nel registro fondiario basta produrre all'ufficiale, insieme con la richiesta di iscrizione, la sentenza di divorzio munita dell'attestazione di passaggio in giudicato (art. 18 cpv. 2 lett.