(BU 53/2003 pag. 441); che nelle condizioni descritte l'istanza in esame si rivela senza oggetto, il noto trasferimento di proprietà nel registro fondiario potendosi ottenere senza più far capo a exequatur di sorta; che tale agevolazione è finalmente conforme, del resto, all'art. 656 cpv. 2 CC, in virtù del quale l'acquisizione di proprietà fondiaria per sentenza (anche per sentenza di divorzio: