che in seguito a ciò l'art. 510 CPC è stato riformulato, il relativo cpv. 1 prevedendo ora che “le sentenze e le decisioni di provvedimenti cautelari in materia civile pronunciate in un altro Cantone [la cui materia non riguardi pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia] sono eseguite nel Cantone Ticino come fossero sentenze pronunciate da Autorità ticinesi, se siano munite di un attestato dell'Autorità competente del Cantone in cui sono state rese certificante il loro carattere esecutorio” (BU 53/2003 pag. 441)