a) e se le parti erano state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che tale procedura (“di delibazione”) è stata abrogata il 31 dicembre 2003, il Cantone Ticino avendo aderito l'8 ottobre 2003 al Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile (RS 276; BU 53/2003 pag. 442); che in seguito a ciò l'art. 510 CPC è stato riformulato, il relativo cpv.