che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma l'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica di assegnare ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che il decreto del 5 febbraio 2003 con cui il Tribunale di Imperia ha omologato la separazione consensuale fra _CON1 e _ISTA1 è riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3.