che per il resto non risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio o di ordine pubblico per cui il riconoscimento dovrebbe essere negato (art. 6, 8 e 10 della Convenzione); che il decreto emesso dal Tribunale di Imperia può ritenersi definitivo, ancorché a suo tempo suscettibile di reclamo entro dieci giorni dinanzi alla corte d'appello (Picardi, Codice di procedura civile, 2ª edizione, pag. 2177, n. 5 ad art. 711), il cancelliere del Tribunale avendo attestato il 19 aprile 2004 che – in ogni modo – “non risultano depositati ricorsi di modifica delle condizioni di separazione”; che, in ultima analisi, il decreto in rassegna può dunque essere delibato;