che sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della Convenzione medesima in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP); che alla Convenzione dell'Aia non soggiacciono in ogni modo le misure o le condanne accessorie pronunciate nella decisione di separazione, segnatamente le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei figli (art. 1 cpv.