{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2004-3_2004-09-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=29785&nX40_KEY=4923905&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ba689b03580fab78abb95e3cfea180b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2004 10.2004.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2004 10.2004.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2004 10.2004.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riconoscimento ed esecutività in Svizzera di una separazione consensuale pronunciata in Italia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:38:58", "Checksum": "5bcf84c14d9093ea384e319473e0bd82", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2004 10.2004.3\nRegesto:\nriconoscimento ed esecutività in Svizzera di una separazione consensuale pronunciata in Italia\n\n\nche il decreto emesso dal Tribunale di Imperia può ritenersi definitivo, ancorché a suo tempo suscettibile di reclamo entro dieci giorni dinanzi alla corte d'appello (Picardi, Codice di procedura civile, 2ª edizione, pag. 2177, n. 5 ad art. 711), il cancelliere del Tribunale avendo attestato il 19 aprile 2004 che – in ogni modo – “non risultano depositati ricorsi di modifica delle condizioni di separazione”;\nche, in ultima analisi, il decreto in rassegna può dunque essere delibato;\nche i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma l'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non si giustifica di assegnare ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che il decreto del 5 febbraio 2003 con cui il Tribunale di Imperia ha omologato la separazione consensuale fra _CON1 e _ISTA1 è riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n|\n|\n–; –. |\n|\nterzi implicati |\n|\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria"}