{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2004-3_2004-09-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=29785&nX40_KEY=4923905&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ba689b03580fab78abb95e3cfea180b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2004 10.2004.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2004 10.2004.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2004 10.2004.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riconoscimento ed esecutività in Svizzera di una separazione consensuale pronunciata in Italia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:38:58", "Checksum": "5bcf84c14d9093ea384e319473e0bd82", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2004 10.2004.3\nRegesto:\nriconoscimento ed esecutività in Svizzera di una separazione consensuale pronunciata in Italia\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n° |\nLugano |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |\n|\nsegretaria: |\nLocatelli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 1° marzo 2004 presentata da\n|\n|\n_ISTA1\n|\nrelativa al decreto emanato il 5 febbraio 2003 con cui il Tribunale di Imperia ha omologato la separazione personale tra l'istante e\n_CON1;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che _CON1 (1957), cittadino italiano, e _ISTA1 (1968), cittadina svizzera e italiana, si sono sposati a __________ il 27 settembre 1991 e hanno due figli, E__________ (nata il 26 febbraio 1993) e F__________ (nato il 23 gennaio 2000);\nche con decreto del 5 febbraio 2003 il Tribunale di Imperia ha omologato in camera di consiglio la separazione consensuale dei coniugi;\nche il 1° marzo 2004 _ISTA1 ha chiesto a questa Camera la delibazione di tale decreto;\nche _CON1 ha confermato il 22 luglio 2004 di aderire all'istanza, dichiarando contestualmente – insieme con la moglie – di rinunciare al contraddittorio davanti a questa Camera;\nche nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto intenzionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche è compito invece dell'autorità cantonale di vigilanza autorizzare l'iscrizione di decisioni o documenti stranieri relativi allo stato civile nei corrispondenti registri svizzeri (art. 32 LDIP e 137 OSC; DTF 99 Ib 241 consid. 2);\nche il decreto emesso dal Tribunale di Imperia riguarda bensì una cittadina svizzera, ma non può considerarsi una decisione in materia di stato civile, la separazione personale non essendo iscritta nei registri svizzeri (v. gli art. 115 e 130 OSC);\nche in concreto la procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP è quindi ammissibile;\nche l'esecutività in Svizzera di decreti omologanti in Italia la separazione consensuale dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301; La nuova giurisprudenza civile commentata VII/1991, n. 1, pag. 49 nel mezzo);\nche non è più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);\nche sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della Convenzione medesima in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP);\nche alla Convenzione dell'Aia non soggiacciono in ogni modo le misure o le condanne accessorie pronunciate nella decisione di separazione, segnatamente le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei figli (art. 1 cpv. 2 della Convenzione stessa);\nche nella fattispecie questioni del genere non si pongono, l'istante non chiedendo né la condanna del marito a prestazioni pecuniarie (per cui dovrebbe adire del resto la via esecutiva: art. 512 CPC) né – per avventura – la consegna dell'uno o dell'altro figlio;\nche l'unico problema consiste dunque nell'esaminare, in concreto, se la separazione come tale possa essere riconosciuta e resa esecutiva in Svizzera (l'exequatur pronunciato in virtù degli art. 25 segg. o 166 segg. LDIP dispiega effetti sull'intero territorio nazionale: Scyboz/Braconi, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in: Revue fribourgeoise de jurisprudence 2/1993 pag. 230);\nche secondo l'art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia le separazioni straniere sono riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda di separazione il convenuto vi aveva la propria dimora abituale;\nche per la Svizzera poco importa la qualifica di attore o convenuto (nella fattispecie la richiesta di separazione era consensuale), a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP bastando che “uno dei coniugi” avesse la dimora abituale nello Stato in cui è pronunciata la separazione;\nche tale premessa è adempiuta nel caso in esame, il marito risiedendo – allora come ora – a __________;\nche per il resto non risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio o di ordine pubblico per cui il riconoscimento dovrebbe essere negato (art. 6, 8 e 10 della Convenzione);"}