che in ogni modo la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale estero era data già a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP; che, ciò premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza estera (art. 29 cpv. 1 lett. b) e il rispetto dell'ordine pubblico svizzero, sostanziale e processuale (art. 29 cpv. 1 lett. c, 27 cpv. 1 e 27 cpv.