che entro lo stesso termine il giudice delegato ha invitato le parti a produrre l'originale o una copia autenticata della sentenza straniera; che al dibattimento orale del 23 marzo 2004 gli istanti hanno confermato la loro richiesta di delibazione; che nulla osta pertanto all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Canton Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 CPC); che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv.