{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2004-2_2004-03-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59061&nX40_KEY=4925062&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3b376d946056045581ff77aa42dbf533"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.03.2004 10.2004.2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.03.2004 10.2004.2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.03.2004 10.2004.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:33:36", "Checksum": "af05844962ae7b77d59df12b048b30ff", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.03.2004 10.2004.2\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 24 marzo 2004/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |\n|\nsegretaria: |\nLocatelli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 5 febbraio 2004 presentata da\n|\n|\n__________, e __________\n|\nrelativa alla sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 19 novembre 2003 dal Tribunale comunale di __________ (Repubblica di Croazia);\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 19 novembre 2003 il Tribunale comunale di __________ (contea di Osijek-Baranja, Repubblica di Croazia) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il 2 aprile 1972 da __________ (1950) e __________ (1952), cittadini croati;\nche con istanza del 5 febbraio 2004 __________ e __________ hanno chiesto di riconoscere e dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera;\nche il giudice delegato di questa Camera ha convocato il 1° marzo 2004 le parti al dibattimento orale del 23 marzo successivo, ordinando la comparizione personale di entrambe;\nche entro lo stesso termine il giudice delegato ha invitato le parti a produrre l'originale o una copia autenticata della sentenza straniera;\nche al dibattimento orale del 23 marzo 2004 gli istanti hanno confermato la loro richiesta di delibazione;\nche nulla osta pertanto all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Canton Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 CPC);\nche la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);\nche le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);\nche accanto all'art. 65 LDIP si applicherebbero – ove fossero più favorevoli al riconoscimento della sentenza – le convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dalla Svizzera, a cominciare da quella dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), nessuna delle quali però è stata firmata dalla Repubblica di Croazia;\nche in ogni modo la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale estero era data già a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP;\nche, ciò premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza estera (art. 29 cpv. 1 lett. b) e il rispetto dell'ordine pubblico svizzero, sostanziale e processuale (art. 29 cpv. 1 lett. c, 27\ncpv. 1 e 27 cpv. 2 LDIP);\nche, come risulta dalla stampiglia apposta sulla seconda pagina del giudizio prodotto dai richiedenti dinanzi a questa Camera, la sentenza di divorzio ha acquisito carattere definitivo (“la decisione è valida”) il 19 novembre 2003, giorno della sua emanazione, entrambe le parti avendo rinunciato a ricorrere;\nche, invero, il tribunale croato ha pronunciato la sentenza di divorzio “dopo la conclusione del dibattimento principale a porte chiuse ed in presenza del proponente [__________] e il patrocinatore avv. __________, in assenza della proponente [__________]” (sentenza, pag. 1 in alto);\nche tuttavia __________ ha dichiarato davanti a questa Camera, nel corso del dibattimento tenutosi il 23 marzo 2004, di essere stata a conoscenza dell'udienza relativa al dibattimento principale, ma di non avervi partecipato poiché la sua presenza in aula non era necessaria;\nche, per il resto, le parti hanno confermato separatamente e poi insieme dinanzi a questa Camera di postulare il riconoscimento della sentenza di divorzio;\nche in siffatte circostanze non può farsi questione di contrarietà all'ordine pubblico processuale svizzero;\nche la sentenza in questione non appare contraria nemmeno all'ordine pubblico sostanziale, sebbene il tribunale croato si sia limitato a sciogliere il matrimonio senza nulla disporre in merito alla liquidazione del regime dei beni o ad altre conseguenze del divorzio (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3ª edizione, n. 3 ad art. 65 LDIP);\nche, per finire, l'istanza dagli interessati merita accoglimento;\nche, non essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 19 novembre 2003 dal Tribunale comunale di __________ (Repubblica di Croazia) nella causa di divorzio che ha riguardato le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico degli istanti in solido.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n– __________; – __________. |\n|\n|\n|\nmplit |\n|\n||\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria"}