della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999), ma garantendo se mai l'intervento aggiuntivo del Pubblico Ministero (art. 336 comma 2 del Codice civile italiano); che, ciò premesso, rimane da accertare il passaggio in giudicato o il carattere definitivo del decreto (art. 29 cpv.