2 e 9 cpv. 2 della convenzione sono estranee al caso concreto; che nelle condizioni descritte occorre ancora verificare la compatibilità del decreto italiano con l'ordine pubblico svizzero (art. 16 della convenzione); che in concreto non v'è ragione per intravedere contrarietà di sorta, la procedura italiana volta all'istituzione di una curatela speciale (art. 78 a 80 del Codice di procedura civile) non scostandosi essenzialmente da quella applicabile nel Ticino per la curatela di rappresentanza (art. 23 segg. e 33 segg. della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999)