che nondimeno, per quanto concerne il riconoscimento di provvedimenti stranieri, la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 dichiarata unilateralmente applicabile dalla Svizzera erga omnes prevede di massima una disciplina più favorevole, di modo che alla convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 conviene far capo ormai solo in via sussidiaria (Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 61 ad art. 85 LDIP); che secondo l'art. 7 della citata convenzione dell'Aia sono riconosciute tutte le misure estere prese in materia di protezione dei minori dalle autorità competenti “in virtù degli articoli che precedono”;