3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), la quale prevarrebbe – di per sé – sull'art. 85 cpv. 1 LDIP (art. 1 cpv. 2 LDIP); che nondimeno, per quanto concerne il riconoscimento di provvedimenti stranieri, la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 dichiarata unilateralmente applicabile dalla Svizzera erga omnes prevede di massima una disciplina più favorevole, di modo che alla convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 conviene far capo ormai solo in via sussidiaria (Schwander in: