{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-01-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2004-21_2005-01-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57338&nX40_KEY=4922657&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bb76973775e3783b95753c8d06341c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.01.2005 10.2004.21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.01.2005 10.2004.21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.01.2005 10.2004.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riconoscimento di un decreto italiano in cui il giudice tutelare designa un curatore speciale a un minorenne"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:44:25", "Checksum": "15513d4cc399f869d2382ca3675d0b23", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.01.2005 10.2004.21\nRegesto:\nriconoscimento di un decreto italiano in cui il giudice tutelare designa un curatore speciale a un minorenne\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. 10.2004.21 |\nLugano 26 gennaio 2005/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |\n|\nsegretaria: |\nLocatelli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 22 novembre 2004 presentata dal\n|\n|\nIS 1\n|\nrelativa al decreto 9 novembre 2004 con cui il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di __________ ha designato\n__________, __________ (__________)\ncuratrice speciale di PI 1, figlio dell'istante;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che IS 1, sposato con __________, è padre di PI 1 (22 giugno 1989), sul quale esercita da sé solo la potestà di genitore;\nche lo stesso IS 1 è intenzionato a donare al figlio la sua proprietà per piani n. 136 (7/1000) del fondo base n. 1821 RFD di __________, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 71 al quarto piano, composto di quattro locali;\nche su tale proprietà per piani gravano pegni per complessivi fr. 350 000.– (fr. 100 000.– in primo grado, fr. 150 000.– in secondo grado e fr. 100 000.– in terzo grado), per un debito effettivo di fr. 250 000.– da assumere solidalmente, in esito al trapasso immobiliare, dal donante e dal donatario;\nche, ravvisando un possibile conflitto d'interessi, il 9 novembre 2004 IS 1 ha instato davanti al giudice tutelare del Tribunale ordinario di __________ affinché sua madre __________ fosse designata curatrice speciale del figlio e accettasse la donazione in nome e per conto di quest'ultimo;\nche con decreto di quello stesso giorno, dichiarato immediatamente efficace, il giudice tutelare ha designato __________ quale curatrice speciale, autorizzandola a compiere in nome di PI 1 gli atti indispensabili per formalizzare il trapasso di proprietà;\nche il 22 novembre 2004 IS 1 ha chiesto la delibazione di tale decreto nel Cantone Ticino;\nche con dichiarazione del 3 dicembre 2004 __________ ha dichiarato di aderire alla domanda;\nche nel frattempo, con ordinanza del 24 novembre 2004, il giudice delegato di questa Camera ha fissato all'istante un termine fino al 9 dicembre 2004 per documentare che la decisione prodotta non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva;\nche il 6 dicembre 2004 l’istante ha fatto seguire quanto richiesto;\nche, come ha accertato il giudice tutelare italiano, la moglie dell'istante è di ignota dimora e non ha la potestà sul minorenne, di modo che questa Camera ha rinunciato a citarla nelle vie edittali;\nche nelle circostanze descritte niente osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che in materia di “tutela e altri provvedimenti protettivi” sul piano internazionale l'art. 85 cpv. 1 LDIP dichiara unilateralmente applicabile verso tutti gli Stati esteri – sia per quanto riguarda la competenza e la legge regolatrice, sia per quanto attiene al riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri – la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori (RS 0.211.231.01);\nche tra la Svizzera e l'Italia vige ancora, per quanto riguarda la delibazione di sentenze civili e commerciali, la convenzione del\n3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), la quale prevarrebbe – di per sé – sull'art. 85 cpv. 1 LDIP (art. 1 cpv. 2 LDIP);\nche nondimeno, per quanto concerne il riconoscimento di provvedimenti stranieri, la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 dichiarata unilateralmente applicabile dalla Svizzera erga omnes prevede di massima una disciplina più favorevole, di modo che alla convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 conviene far capo ormai solo in via sussidiaria (Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 61 ad art. 85 LDIP);\nche secondo l'art. 7 della citata convenzione dell'Aia sono riconosciute tutte le misure estere prese in materia di protezione dei minori dalle autorità competenti “in virtù degli articoli che precedono”;\nche competente a norma dell'art. 1 è l'autorità giudiziaria o amministrativa “dello Stato di dimora abituale del minorenne”;\nche nella fattispecie PI 1 dimora abitualmente a __________, onde la competenza del Tribunale ordinario di __________;\nche le eventualità prospettate, in ordine alla competenza, dagli art. 4 cpv. 4, 5, 6, 8 cpv. 2 e 9 cpv. 2 della convenzione sono estranee al caso concreto;\nche nelle condizioni descritte occorre ancora verificare la compatibilità del decreto italiano con l'ordine pubblico svizzero (art. 16 della convenzione);\nche in concreto non v'è ragione per intravedere contrarietà di sorta, la procedura italiana volta all'istituzione di una curatela speciale (art. 78 a 80 del Codice di procedura civile) non scostandosi essenzialmente da quella applicabile nel Ticino per la curatela di rappresentanza (art. 23 segg. e 33 segg. della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999), ma garantendo se mai l'intervento aggiuntivo del Pubblico Ministero (art. 336 comma 2 del Codice civile italiano);\nche, ciò premesso, rimane da accertare il passaggio in giudicato o il carattere definitivo del decreto (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);"}