che a norma dell'art. 25 LDIP una decisione straniera – e per “decisione straniera” va inteso anche un atto di volontaria giurisdizione (art. 31 LDIP) – è riconosciuta in Svizzera se emana dal tribunale competente (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c); che nella fattispecie il decreto da delibare è stato pronunciato nello Stato d'origine dell'adottante, cittadina della Repubblica federale di Germania (doc. D), onde la competenza del tribunale tedesco a norma dell'art. 78 cpv.