, tabella nella n. 26 ad art. 78), l'adottante e l'adottando avendo deciso in concreto – ciò che la legge tedesca permette (§ 1772 BGB) – di annettere alla medesima gli effetti correlati all'adozione di un minorenne; che, ciò posto, oltre al menzionato art. 78 LDIP si applicano – quanto al riconoscimento di adozioni straniere in Svizzera – i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare gli art. 23 a 27 della Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993 (RS 0.211.221.311);