CPC); che le sentenze straniere in materia di adozione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 78 cpv. 1 LDIP, se sono pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti, l'adozione restando disciplinata in ogni modo dalla sua legge d'origine e non diventando, per il solo fatto del riconoscimento, un'adozione del diritto svizzero (Mosimann in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 10 ad art. 78 LDIP); che l'art. 78 cpv. 2 LDIP riserva invero l'ipotesi di adozioni straniere con effetti “essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero” (cpv.