{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-02-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2004-19_2005-02-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58612&nX40_KEY=4922540&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "28d193bc619dca0e03089181add8f49e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.02.2005 10.2004.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.02.2005 10.2004.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.02.2005 10.2004.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "delibazione di sentenza germanica riguardante l'adozione di un maggiorenne"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:51:16", "Checksum": "5fbe2518a3d3b113210f855b39528c34", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.02.2005 10.2004.19\nRegesto:\ndelibazione di sentenza germanica riguardante l'adozione di un maggiorenne\n\n\nche al riconoscimento di adozioni straniere non si applica nemmeno – contrariamente a quanto figura ancora in Siehr (Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 2 ad art. 78 LDIP) – la convenzione dell'Aia sulla competenza delle autorità, la legge applicabile e il riconoscimento delle decisioni straniere in materia di adozione, del 15 novembre 1965 (RS 0.211.221.315), tale convenzione essendo stata denunciata dalla Svizzera il 14 aprile 2003 con effetto al 23 ottobre 2003 (http://hcch.e-vision.nl);\nche per il resto, dandosi concorso di norme tra l'art. 78 LDIP e un trattato internazionale, di massima il trattato internazionale prevale (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera e il trattato non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (cfr. Siehr in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 2 ad art. 65);\nche nel caso specifico la citata Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993, non preclude l'applicazione di norme interne più favorevoli al riconoscimento di adozioni estere, purché il riconoscimento non violi – o non rischi di violare – la convenzione (FF 1999 pag. 4823 in fondo con richiamo all'art. 33);\nche in concreto tale rischio è escluso, già per la circostanza che la domanda di adozione è stata introdotta davanti al tribunale tedesco quando l'adottando aveva già compiuto i 18 anni, mentre la convenzione si applica solo alle adozioni di minorenni (con l'ulteriore restrizione espressa all'art. 3 nell'ipotesi in cui l'adottando compia i 18 anni in pendenza di procedura);\nche, di conseguenza, nella fattispecie il riconoscimento del decreto di adozione è retto esclusivamente dalla legge svizzera;\nche a norma dell'art. 25 LDIP una decisione straniera – e per “decisione straniera” va inteso anche un atto di volontaria giurisdizione (art. 31 LDIP) – è riconosciuta in Svizzera se emana dal tribunale competente (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c);\nche nella fattispecie il decreto da delibare è stato pronunciato nello Stato d'origine dell'adottante, cittadina della Repubblica federale di Germania (doc. D), onde la competenza del tribunale tedesco a norma dell'art. 78 cpv. 1 LDIP;\nche il decreto in questione è “definitivamente passato in giudicato” (endgültig in Rechtskraft erwachsen), come ha attestato il\n16 dicembre 2004 la cancelleria del tribunale sull'ultima pagina dell'esemplare prodotto dinanzi a questa Camera;\nche non si scorgono motivi di rifiuto nel senso dell'art. 27 lett. a o lett. b LDIP, non risultando citazioni in giudizio irregolari né inosservanze del diritto d'essere sentiti o violazioni di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero;\nche per quanto riguarda la madre dell'adottando, deceduta nel 1999, il suo diritto di esprimersi (requisito da verificare anche in sede di delibazione: DTF 120 II 89 nel mezzo) non si sarebbe trasmesso ad eventuali eredi nemmeno nel diritto svizzero\n(Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 4 ad art. 265c CC);\nche più delicato è il problema legato all'eventuale applicazione dell'art. 27 lett. c LDIP, il quale osta al riconoscimento di una decisione straniera ove una parte provi che una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata decisa in Svizzera;\nche nel caso in esame – come detto – una richiesta di adozione riguardante IS 2 introdotta il 6 giugno 2000 da IS 1 è stata definitivamente respinta dal Tribunale federale con sentenza del 9 novembre 2000;\nche nondimeno, a prescindere dalla circostanza che ciò non è stato fatto valere nell'ambito dell'attuale procedura (sull'esigenza di un'eccezione di parte v. Volken in: Zürcher Kommentar, op. cit., n. 25 e 26 ad art. 27 LDIP), in Svizzera è stata rifiutata l'adozione di un minorenne, mentre in Germania è stata pronunciata quella di un maggiorenne;\nche le due decisioni non vertono perciò “sullo stesso oggetto”, il quale deve risultare identico tanto per la causa giuridica su cui si fonda quanto per i fatti addotti a sostegno della domanda, nuove e rilevanti circostanze intervenute dopo il primo processo escludendo ogni identità (Berti in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 13 ad art. 9 LDIP),\nche nella fattispecie la richiesta depositata in Svizzera e quella presentata in Germania erano diverse sia per la causa giuridica, l'adozione di minorenni e di maggiorenni soggiacendo a norme diverse (in Germania: § 1741 segg., rispettivamente § 1767 segg. BGB; in Svizzera: art. 264 segg., rispettivamente art. 266 CC), sia per i fatti addotti a sostegno, la maggiore età dell'adottando essendo intervenuta solo il 14 maggio 2000;\nche, infine, non è dato motivo di rifiuto nemmeno per il fatto che l'adozione di un maggiorenne sia stata pronunciata all'estero in base a presupposti non contemplati dal diritto svizzero (Siehr in: Zürcher Kommentar, op. cit., n. 5 in fine e n. 16 ad art. 78 LDIP);\nche, in ultima analisi, il decreto di adozione può dunque essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera;\nche gli oneri del giudizio odierno vanno a carico degli istanti in solido (art. 10 cpv. 1 LTG), non essendovi un convenuto “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il decreto del 19 giugno 2002 con cui Tribunale di __________ ha pronunciato l'adozione di IS 2 da parte di IS 1 con gli stessi effetti correlati all'adozione di un minorenne è riconosciuto e dichiarato esecutivo."}