1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 15 settembre 2004 dal Tribunale comunale di __________ (Repubblica di Serbia-Montenegro) nella causa di divorzio intercorsa fra le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: | | – ; – . | | terzi implicati | | Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente La segretaria