4); che nella fattispecie entrambe le parti risiedono in Svizzera sicché non si ravvisano ostacoli a una futura azione di completazione della sentenza di divorzio serba, come del resto accennato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella sentenza del 23 aprile 2004 emanata nella procedura di misure a protezione dell'unione coniugale promossa dalla convenuta il 10 settembre 2002 (DI.2002.624); che, per finire, l'istanza può essere accolta; che gli oneri processuali del giudizio attuale vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi dunque reputare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;