che la sentenza in questione non appare neppure contraria all'ordine pubblico sostanziale svizzero, sebbene il tribunale serbo si sia limitato a sciogliere il matrimonio senza nulla disporre in merito alla liquidazione del regime dei beni o ad altre conseguenze del divorzio; che, del resto, nello scritto del 22 novembre 2004 la convenuta ha dichiarato espressamente di non opporsi alla delibazione della sentenza di divorzio; che, inoltre, in caso di sentenza estera lacunosa, i tribunali svizzeri sono abilitati a completarla, sempreché la loro competenza discenda dagli art. 59 o 60 LDIP (art. 64 cpv. 1 LDIP; cfr. anche DTF 128 III 345, 124 III 178 consid.