{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2004-15_2004-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42696&nX40_KEY=4711291&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5868d8fb80f6b2cf2c52acc12cb2bcc9"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2004.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2004 10.2004.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2004 10.2004.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2004 10.2004.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "delibazione/Riconoscimento di sentenza di divorzio serba"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:44:46", "Checksum": "561193f6281c9dfeada96f44e75413bf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2004 10.2004.15\nRegesto:\ndelibazione/Riconoscimento di sentenza di divorzio serba\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 18 ottobre 2004 presentata da\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 15 settembre 2004 il Tribunale comunale di __________ (Repubblica di Serbia) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il 21 maggio 1993 da IS 1 (1966) e CV 1 (1973), entrambi cittadini serbi;\nche con istanza del 18 ottobre 2004 IS 1 ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera;\nche il 2 novembre 2004 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 23 novembre 2004, con l'avvertenza che, in caso di mancata comparsa, la Camera si sarebbe pronunciata sulla base degli atti;\nche il contraddittorio è andato deserto, la convenuta avendo nondimeno comunicato con scritto del 22 novembre 2004 di non opporsi alla delibazione della sentenza in questione;\nche nulla osta pertanto all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);\nche le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);\nche accanto all'art. 65 LDIP si applicherebbero – ove fossero più favorevoli al riconoscimento della sentenza – le convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dalla Svizzera, a cominciare da quella dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), nessuna delle quali però è stata firmata dalla Repubblica Federale di Iugoslavia (ora Serbia-Montenegro);\nche, ad ogni modo, la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale estero era data già a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP;\nche, ciò premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza estera e il rispetto dell'ordine pubblico svizzero, sostanziale e processuale (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27 cpv. 2 LDIP);\nche nel caso specifico la sentenza di divorzio ha acquisito carattere definitivo (“la sentenza è passata in giudicato”) il 17 settembre 2004, come risulta dalla stampiglia apposta dallo stesso Tribunale comunale di __________ sulla prima pagina del giudizio prodotto dall'istante dinanzi a questa Camera;\nche la convenuta risulta essersi costituita in giudizio per mezzo di un patrocinatore, dando peraltro il proprio accordo allo scioglimento consensuale del matrimonio per divorzio;\nche la sentenza in questione non appare neppure contraria all'ordine pubblico sostanziale svizzero, sebbene il tribunale serbo si sia limitato a sciogliere il matrimonio senza nulla disporre in merito alla liquidazione del regime dei beni o ad altre conseguenze del divorzio;\nche, del resto, nello scritto del 22 novembre 2004 la convenuta ha dichiarato espressamente di non opporsi alla delibazione della sentenza di divorzio;\nche, inoltre, in caso di sentenza estera lacunosa, i tribunali svizzeri sono abilitati a completarla, sempreché la loro competenza discenda dagli art. 59 o 60 LDIP (art. 64 cpv. 1 LDIP; cfr. anche DTF 128 III 345, 124 III 178 consid. 4);\nche nella fattispecie entrambe le parti risiedono in Svizzera sicché non si ravvisano ostacoli a una futura azione di completazione della sentenza di divorzio serba, come del resto accennato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella sentenza del 23 aprile 2004 emanata nella procedura di misure a protezione dell'unione coniugale promossa dalla convenuta il 10 settembre 2002 (DI.2002.624);\nche, per finire, l'istanza può essere accolta;\nche gli oneri processuali del giudizio attuale vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi dunque reputare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 15 settembre 2004 dal Tribunale comunale di __________ (Repubblica di Serbia-Montenegro) nella causa di divorzio intercorsa fra le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nIl vicepresidente La segretaria"}