1 CPC in mancanza di qualsiasi opposizione alla domanda; che gli istanti tuttavia non chiedono la delibazione dei due provvedimenti a loro esclusivo vantaggio, ma anche nell'interesse pubblico, per evitare l'avvio di una nuova procedura nel Cantone Ticino avente il medesimo scopo; che in tali circostanze si giustifica equitativamente di rinunciare al prelievo di oneri; pronuncia: 1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che: a) l'interdizione di PI 1 pronunciata il 20 gennaio 1999 dal Tribunale di Como è riconosciuta e dichiarata esecutiva come decisione di tutela a norma dell'art. 369 cpv.