1 CC; che per quanto riguarda il decreto del giudice tutelare, la designazione di IS 1 come tutrice può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva come nomina di tutore a norma dell'art. 379 cpv. 1 CC, mentre non vi è spazio per riconoscere la figura giuridica del “protutore”, ignota come tale al diritto svizzero; che le spese del giudizio odierno andrebbero a carico degli istanti, nessuno potendosi reputare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC in mancanza di qualsiasi opposizione alla domanda;