che da questo profilo l'ordinamento italiano non assicura all'interdicendo minori garanzie processuali di quello ticinese (art. 22 segg. della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele); che, in ultima analisi, l'interdizione decisa il 20 gennaio 1999 dal Tribunale di Como può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva come decisione di tutela a norma dell'art. 369 cpv. 1 CC; che per quanto riguarda il decreto del giudice tutelare, la designazione di IS 1 come tutrice può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva come nomina di tutore a norma dell'art. 379 cpv.