che tuttavia, essendo l'interessata comparsa in tribunale, non ha senso esigere oggi “l'originale o una copia conforme della citazione alla parte contumace” come stabilisce l'art. 5 n. 3 della convenzione; che per il resto la legge italiana non prescrive la nomina di un patrocinatore d'ufficio all'interdicendo, la relativa procedura comportando già l'intervento del Pubblico Ministero, mentre il giudice deve esaminare egli stesso la persona in causa facendosi assistere da un consulente tecnico e disponendo l'assunzione di tutti i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio (art. 419 comma 1 e 2 del Codice civile italiano, art. 714 in fine del Codice di procedura civile italiano);