art. 1 n. 3) è esso pure adempiuto, come conferma la circostanza che in concreto il giudice tutelare ha proceduto alla nomina della tutrice e del protutore in esecuzione della sentenza; che il quarto – e ultimo – requisito posto dalla convenzione si riferisce alle sentenze contumaciali, la cui delibazione è possibile solo qualora la citazione che ha introdotto la causa sia stata rimessa in tempo utile alla parte contumace o al suo mandatario autorizzato a riceverla (art. 1 n. 4); che la sentenza in rassegna è una sentenza contumaciale, PI 1 non essendo stata in grado di costituirsi in giudizio – sebbene condotta davanti al giudice – a causa delle menomate condizioni di salute psichica;