anche l'art. 11 della convenzione); che il terzo requisito posto dalla nota convenzione (“la decisione deve avere acquistato forza di cosa giudicata giusta la legge dello Stato ove è stata pronunciata”: art. 1 n. 3) è esso pure adempiuto, come conferma la circostanza che in concreto il giudice tutelare ha proceduto alla nomina della tutrice e del protutore in esecuzione della sentenza; che il quarto – e ultimo – requisito posto dalla convenzione si riferisce alle sentenze contumaciali, la cui delibazione è possibile solo qualora la citazione che ha introdotto la causa sia stata rimessa in tempo utile alla parte contumace o al suo mandatario autorizzato a riceverla (art. 1 n. 4);