v. anche Cattaneo, La convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, Lugano 1939, pag. 52 nel mezzo); che quindi la competenza del Tribunale di Como può ritenersi data nel senso dell'art. 1 n. 1 della convenzione; che il secondo requisito posto dalla convenzione italo-svizzera consiste nella compatibilità della decisione da delibare con l'ordine pubblico dello Stato in cui essa è invocata: