che sentenze di interdizione riguardano in effetti “questioni di capacità civile”, tanto più che l'art. 2 n. 5 della convenzione va interpretato largamente (Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 246 in alto; v. anche Cattaneo, La convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, Lugano 1939, pag. 52 nel mezzo); che quindi la competenza del Tribunale di Como può ritenersi data nel senso dell'art. 1 n. 1 della convenzione;