che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che in materia di “tutela e altri provvedimenti protettivi” sul piano internazionale l'art. 85 cpv. 1 LDIP dichiara applicabile – sia per quanto riguarda la competenza e il diritto applicabile, sia per quanto attiene al riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri – la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori (RS 0.211.231.01), cui si fa capo per analogia nel caso di maggiorenni (art. 85 cpv.