che IS 1 e IS 1IS 1 hanno chiesto il 2 luglio 2004, per il tramite della Commissione tutoria regionale 1, la delibazione della sentenza di interdizione nel Cantone Ticino e il conseguente ripristino della loro autorità parentale; che questa Camera ha rinunciato a intimare l'istanza ad PI 1, la notifica apparendo già di primo acchito impossibile; che all'udienza del 14 ottobre 2004, indetta per il contraddittorio, gli istanti hanno precisato di instare per la delibazione della sentenza di interdizione e del decreto del giudice tutelare con cui IS 1 è stata designata tutrice della figlia, rinunciando a insistere per il ripristino della loro autorità parentale;